di Troina


Regolamento

Regolamento Attuativo dello Statuto della Confraternita San Rocco di Troina

Art.1
Generalità
La Confraternita San Rocco ha la sua sede legale presso l'omonima Chiesa Via De Nasca 94018 Troina (EN). Presso Tale sede è custodito l' archivio della Confraternita e deve essere indirizzata la posta che riguarda la stessa.
Art. 2
Finalità
La Confraternita per meglio promuovere l' esercizio della vita cristiana tra coloro che la compongono promuove attività di culto esterno, attività caritative, attività sia culturali che sociali di interesse cittadino confacenti al fine stesso della confraternita. Tra le attività caritative la Confraternita destina, se necessario durante l'anno, a rotazione con le altre Confraternite, un loculo della cappella cimiteriale a persone che al momento del decesso risultassero nullatenenti e non associati a nessuna Confraternita. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare ogni caso e richiedere documenti, comprovante tale situazione, agli uffici dei Servizi Sociali del Comune. La Confraternita pone (qualora sussistano le condizioni di cui sopra) a disposizione solamente il loculo ed è esonerata dal sostenere qualsiasi altra spesa, quale cassa, trasporto, scrittura e muratina della lapide del defunto. Tra le attività di culto hanno particolare valore: a. le “Quarantore” che si tengono durante la Settimana Santa presso la Chiesa Madre, e alle quali i confratelli e consorelle sono invitati a partecipare; b. la solenne processione del Corpus Domini e la tradizionale processione di S. Rocco a cui tutti i confratelli e consorelle sono chiamati a partecipare.
Art. 3
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L' Assemblea Generale è l'organo sovrano della Confraternita e si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie nei locali della Chiesa S. Rocco. Di essa ne fanno parte a pieno titolo, con diritto di voto, tutti i Confrati e tutte le Consorelle che hanno compiuto la maggiore età e che sono in regola con le quote associative. L'Assemblea è l'organo rappresentativo della volontà dei confrati. Le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti i confrati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, di norma entro la prima Domenica di Marzo, per la presentazione del Bilancio Consuntivo riferito all'anno precedente, per l'ammissione di nuovi confrati e sono inoltre di competenza dell'Assemblea:
  • la determinazione della quota associativa annuale;
  • le determinazione e l'ammontare di contribuzioni straordinarie;
  • la determinazione della quota associativa d'ingresso;
  • l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • i provvedimenti di cui all'art. 33 lett. “d” (espulsione) dello Statuto;
  • l'approvazione dei Regolamenti interni;
  • le modifiche da apportare allo Statuto vigente;
  • lo scioglimento della Confraternita (a maggioranza assoluta degli iscritti e in qualsiasi convocazione).
La convocazione delle assemblee avviene tramite avviso nei luoghi comuni di ritrovo dei cittadini. Qualora non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea viene rinviata in seconda convocazione lo stesso giorno e a distanza di un'ora. All'inizio di ogni seduta, accertata la validità della stessa, computando il numero dei presenti, il Governatore designa, tra i confrati intervenuti, tre scrutatori, i quali hanno il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati. Il Governatore:
    programma i lavori dell'Assemblea;
  • dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare, indicati nell'o.d.g.;
  • concede la facoltà di intervenire sui singoli argomenti;
  • illustra i termini delle questioni delle quali si discute e si vota;
  • proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.
Il Governatore è inoltre investito del potere di mantenere l'ordine durante le sedute, di far rispettare il presente Regolamento e lo Statuto ed ha facoltà di sospendere e/o sciogliere l'adunanza in tutti i casi in cui ciò si renda necessario. Tutte le deliberazioni sottoposte a voto avranno validità se riporteranno la maggioranza dei voti dei confrati presenti. La votazione può avvenire a scrutinio segreto o palese. Le votazioni che riguardano le persone (rinnovo cariche sociali, ammissione di nuovi confrati, provvedimenti disciplinari, etc.) avverranno a scrutinio segreto, mentre le altre possono avvenire per alzata e seduta e comunque secondo le disposizioni della presidenza. Chi nel corso delle Assemblee non terrà un comportamento confacente al luogo e al contesto può essere allontanato dal Governatore e nei casi più gravi potrà essere applicato il provvedimento dell'ammonizione o della sanzione pecuniaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione, di cui alle lettere “a” e “b” dell' art. 33 dello Statuto.
Art. 4
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo della Confraternita. Esso è eletto dall'Assemblea dei confrati ogni 3 anni. Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
  • Dal 1 novembre al 31 dicembre dell' ultimo anno in carica dell'Amministrazione uscente è possibile far pervenire al Governatore, presso la sede della Confraternita, le eventuali candidature. Non potrà essere candidato chi non avrà compiuto almeno tre anni dall' atto di ammissione alla confraternita. In caso di assenza di candidature entro 30 giorni si riconvoca l'assemblea dei confrati, con all'o.d.g. l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 12 par. 2 dello Statuto vigente. In caso di assenze di liste di candidati può essere riconfermata dall'Assemblea, in tutto o in parte, il Consiglio di Amministrazione uscente.
  • Entro la prima domenica del mese di Marzo si terrà l'Assemblea elettiva in occasione dell' approvazione del bilancio.
  • Nella fase elettiva per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il voto sarà esercitato in segreto secondo un metodo ritenuto valido dall'Assemblea. In ogni caso il voto non potrà essere palese.
  • Il Consiglio di Amministrazione per essere eletto dovrà raggiungere la maggioranza dei voti dei presenti all'Assemblea in seconda convoca. La lista più votata sarà posta alla guida della Confraternita. In presenza di più di due liste, se nessuna delle due raggiunge la maggioranza dei voti dei presenti in seconda convoca, non sarà eletto nessun Consiglio di Amministrazione e dovrà essere indetta un'altra Assemblea.
  • Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà anche se è stata presentata una sola lista.
  • Ciascun confrate può candidarsi in una sola lista e se eletto amministratore non potrà ricoprire la carica di revisore dei conti.
  • Contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà anche all'elezione del Collegio dei Revisori.
    Le modalità con cui avvengono le elezioni sono le seguenti:
  • Il Governatore in carica annuncia all'Assemblea la lista e/o le liste presentate;
  • Si nominano tre scrutatori che assisteranno il Governatore nelle operazioni di voto, di raccolta dei voti e di verifica della validità dell'intero iter;
  • Il Segretario provvede a verificare il numero dei presenti e dirige le operazioni di voto e di scrutinio. Ogni carica nella Confraternita è gratuita escluso il cassiere che avrà un compenso stabilito dall'Assemblea.
Art. 5
Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Governatore, dal Vice Governatore, dai Congiunti, dai Consiglieri, nonché dal cassiere e dal maestro dei novizi (Art. 12 par. 1 dello Statuto) Il Segretario è nominato dal Governatore, scelto tra i confrati (Art. 12 par. 2 dello Statuto).
Art. 6
Compiti degli Amministratori
Il Governatore è il rappresentante legale della Confraternita. In caso di impedimento è sostituito dal vice governatore; in caso di impedimento di quest'ultimo da uno dei congiunti. Spetta al Governatore indire le Assemblee, presidiarle, attuarne le deliberazioni, presiedere il Consiglio di Amministrazione, promuovere ed incrementare le attività della Confraternita, accetta donazioni, regali e lasciti per conto della Confraternita. Il Consiglio di Amministrazione coadiuva il Governatore nelle scelte e nell'indirizzo dell'Amministrazione. Delibera le spese ordinarie e se si verificano eventi eccezionali ed urgenti, ha anche la facoltà di deliberare spese straordinarie, di cui si chiederà successivamente la ratifica all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Governatore ogni qualvolta lo si riterrà necessario. Le riunioni e le deliberazioni sono valide se interverranno la maggioranza dei suoi componenti. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di verbalizzante ed ha diritto di voto; cura la corrispondenza; redige le convocazioni ed i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; tiene aggiornato l'archivio e l'inventario della Confraternita. Il Cassiere tiene aggiornati i libri contabili, il registro dei confrati, riscuote la quota annuale (ceppo) rilasciando regolare ricevuta, notifica al segretario i nominativi dei confrati morosi (da cinque anni), presenta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il bilancio sia preventivo che consuntivo. Risponde personalmente di eventuali incongruenze nella gestione delle somme. Le somme riscosse vengono depositate nell'apposito c/c bancario, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nominerà, subito dopo il suo insediamento, il Maestro dei novizi al quale viene affidata la formazione dei novizi e dei nuovi confrati, al fine di trasmettere lo spirito di appartenenza alla Confraternita e curare la crescita spirituale, sociale e morale degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione elegge anche due confrati, che si occuperanno, sotto la guida del Maestro dei Novizi, della formazione cristiana, della vestizione dei confrati, nonché dell'ordinato svolgimento delle processioni; I revisori dei conti, oltre ai compiti di cui all'articolo 21 dello Statuto, curano la tenuta del libro dei verbali dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola, ma senza diritto al voto. Di ogni incarico anche se temporaneo o di fatto ne risponde personalmente chi lo gestisce informando il Governatore, per tempo, di ogni eventuale disguido. I confrati che intraprenderanno iniziative autonome in nome e per conto della Confraternita saranno puniti con una della sanzioni di cui all'art. 33 dello Statuto, eccetto la lett. “d” (espulsione).
Art. 7
I confrati e la loro ammissione
Ogni battezzato al 18º anno di età e compiuto il periodo di formazione cristiana, presentando domanda scritta al Governatore, munita dell' attestato del Parroco di residenza e pagando la prevista quota d' ingresso, può entrare a far parte della Confraternita, previa autorizzazione dell'Assemblea. I figli e le figlie dei confrati, compiuti i 18 anni, sono ammessi di diritto a far parte della Confraternita, per cui la loro ammissione non va sottoposta all'Assemblea. Essi entro l'anno dovranno provvedere a pagare il ceppo dell'anno in corso, eventuali contribuzioni, nonché il pagamento del paravanti all'atto della contrazione di matrimonio. Il pagamento del ceppo e delle eventuali contribuzioni avviene nella misura del 50% delle quote in vigore fino a quando i figli e le figlie dei confrati non sposati mantengono la stessa residenza del nucleo familiare di origine e rimangono all'interno dello stesso. Il diritto dei figli e delle figlie dei confrati decade trascorsi i 5 anni dal compimento del 18º anno, nel caso in cui non adempiono alla prescrizione di cui alla presente lettera. Ciascun confrate è obbligato:
  • a presentare il certificato di nascita dei figli entro 3 mesi dalla nascita;
  • a presentare certificato di matrimonio in caso di contrazione dello stesso;
  • a presentare lo stato di famiglia e/o un'autocertificazione ogni anno, all'atto del pagamento della quota annuale (ceppo).
  • In caso di matrimonio cattolico:
  • se lo sposo e la sposa sono associati in Confraternite diverse, all'atto del matrimonio sono tenuti a dichiarare in quale delle due Confraternite di origine intendono rimanere entrambi associati;
  • se uno dei due non risulta associato in nessuna Confraternita, questi automaticamente verrà ammesso nella Confraternita di origine dell'altro.
  • Per il secondo matrimonio dovuto a vedovanza valgono le stesse norme del primo matrimonio. L' eventuale sentenza di divorzio scinde i doveri pertanto entrambi i coniugi diventano capo famiglia e ciascuno dovrà pagare il ceppo. Il pagamento del ceppo avverrà entro il 31 Dicembre di ogni anno. Trascorso tale termine si sarà soggetti alla multa in atto. I Confrati hanno l'obbligo entro un anno dall'accettazione di munirsi di sacco, cordone, guanti, visiera, e mantella. L'ingresso dei nuovi confrati verrà formalizzato ufficialmente benedicendo l' abito durante la S. Messa del giorno di San Rocco. Da questo momento si impegna a servire la Confraternita e prestando giuramento di non agire contro i principi cristiani su cui si fonda la stessa e di considerare la sua appartenenza come un dono di Dio al servizio dei fratelli e per la crescita spirituale, sociale e morale di se stesso.
    Art. 8
    Doveri e diritti dei Confrati
    I confrati hanno il dovere di osservare lo Statuto e il presente Regolamento. Tutti i confrati hanno uguali diritti e doveri (salvo quanto espressamente citato negli articoli 27 e 28 dello Statuto). I confrati hanno il dovere di condividere le spese ordinarie e straordinarie che si rendono necessarie per il funzionamento della Confraternita mediante il pagamento di una quota annuale (ceppo) e, ove necessaria e deliberata dall'Assemblea, di una quota straordinaria (contribuzione) La quota annuale (ceppo) è determinata dall'Assemblea dei confrati su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo le esigenze di bilancio. Nulla di quanto è di proprietà della Confraternita può essere custodito in casa di privati, ma, dopo essere stato debitamente inventariato, va custodito presso la sede legale. Ogni Confrate ha diritto alla formazione cristiana e di conseguenza ha il dovere di partecipare a tutti quegli incontri che realizzano tale diritto. La Confraternita fornirà i costumi dei paggi.
    Art. 9
    Provvedimenti disciplinari
    I Confrati che non hanno provveduto a versare la quota prevista per 5 anni consecutivi, se permangono morosi, anche a seguito di invito a regolarizzare la loro posizione debitoria, trascorso un anno, verranno espulsi con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Qualora il confrate espulso richieda di rientrare successivamente nella Confraternita, potrà essere riammesso come nuovo Confrate. Ogni danno recato a quanto di proprietà della Confraternita dovrà essere risarcito da parte del Confrate che ne ha fatto uso. Se i danni sono provocati deliberatamente il confrate è anche passibile di adeguato provvedimento disciplinare.
    Art. 10
    Decesso dei Confrati
    Al decesso di un Confrate la Confraternita si fa carico di fornire: - la cassa funebre; - il trasporto della salma dal proprio domicilio di Troina alla chiesa dove si svolgerà la funzione religiosa e quindi il suo trasporto fino al cimitero comunale; - la tumulazione; - la scritturazione della lapide. La sostituzione della cassa da parte dei parenti del defunto fa perdere ogni diritto di rimborso. per la somma eccedente il valore della cassa fornita dalla Confraternita. Agli eredi dei confrati deceduti fuori Troina sarà rimborsato l'importo equivalente alla cassa fornita ai Confrati deceduti a Troina. Per i decessi fuori Troina la Confraternita pagherà il trasporto della salma dalla Chiesa di Troina al cimitero comunale, alla ditta che ha trasportato la salma dalla città del decesso, oppure alla ditta che ha il contratto con la Confraternita. La cassa funebre dovrà essere tassativamente della misura stabilita dalla Confraternita. Solo in casi particolari e comunque su disposizione dell'ufficiale sanitario, si potrà utilizzare una cassa di dimensioni diverse.
    Art. 11
    Le processioni
    Ogni Confrate capofamiglia che ha compiuto il 18º anno di età e non ha superato il 60º ha l'obbligo di partecipare alle processioni indette dalla Confraternita. Chi non assolve all'obbligo di cui al comma 1º del presente articolo sarà assoggettato al pagamento di una multa annuale definita dal Consiglio di Amministrazione in carica. Sono esenti da tale obbligo coloro che: - entro l'anno di riferimento sono stati colpiti da lutto (madre, padre, figlio, fratello, sorella, moglie, marito, genero, nuora, suocero, suocera); - presenteranno certificato medico o di lavoro; - risultano anagraficamente residenti fuori Troina; - le vedove purchè nell'ambito del proprio nucleo familiare non vi siano figli e/o figlie che abbiano compiuto il 18º anno di età. In tal caso uno dei componenti il nucleo familiare è tenuto al rispetto dell'obbligo di vestizione. Durante le processioni è vietato fumare, portare occhiali da sole, allontanarsi dalle file, camminare in modo scomposto, chiacchierare ed è fatto obbligo di rispettare le direttive del “Massaro”.

    APPENDICE A
    REGOLAMENTO CAPPELLA CIMITERIALE
    Art. 1
    Le Cappelle cimiteriali sono di proprietà della Confraternita che li amministra sotto le indicazioni dell' Assemblea dei Confrati e con le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
    Art. 2
    Chi non è in comunione con la Chiesa Cattolica può avere sepoltura presso la Cappella cimiterale solo se in regola con le relative quote fissate ed è comunque soggetto all' Appendice A di questo regolamento.
    Art. 3
    I loculi della cappella cimiteriale verranno assegnati tenendo presente la data e l'ora del decesso. A tal fine fa fede il certificato dell'Ufficiale Sanitario.
    Art. 4
    I loculi della Cappella cimiteriale saranno occupati nel seguente ordine: - si partirà dai loculi dell'ultimo piano a partire da destra, rispetto al luogo di preghiera, seguendo l'ordine da sinistra verso destra in senso orizzontale fino al completamento del riquadro. I loculi per decessi avvenuti fuori Troina o comunque muniti di casse grandi, seguiranno lo stesso ordine. Si passerà al secondo riquadro solo dopo aver completato il primo. - Al completamento dell'ultimo piano, seguendo le stesse regole, si passerà al secondo, al primo piano ed infine al piano seminterrato.
    Art. 5
    I congiunti del defunto che non dovessero accettare il loculo assegnato perderanno il diritto di tumulazione per sempre.
    Art. 6
    E' possibile la sepoltura nella Cappella della Confraternita a persone decedute non associate, facendone richiesta e pagando l'importo in vigore.
    Art.7
    Nel caso si dovesse verificare il decesso di un confrate non in regola con le quote associative, la tumulazione sarà possibile dopo aver saldato il debito esistente.
    Art. 8
    E' fatto divieto di affiggere sulle lapidi dei loculi immagini e quant'altro come è anche proibito legare fiori alle chiavarde ed accendere lumi di cera.
    Art.9
    E' fatto divieto di aggiungere o sottrarre oggetti dalla Cappella senza la debita autorizzazione dei superiori.
    Art.10
    Non è possibile officiare all' interno della Cappella senza aver avvisato il cappellano della stessa.
    Disposizioni Finali
    Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto si compone di n. 11 articoli e dell'Appendice A, composta da n. 10 articoli, ed entrerà in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea dei confrati ed essere stato ratificato dalla curia. E' fatto obbligo a tutti i confrati di osservare e rispettare il presente Regolamento. Ogni controversia dovrà essere regolata all'interno della Confraternita facendo riferimento agli organi statutari e ove non espressamente normato dal presente regolamento o dallo Statuto, si rimanda alla deliberazioni dell'Assemblea e al Diritto Canonico. Coloro i quali per risolvere controversie interne si rivolgeranno ad organismi esterni, saranno passibili dei provvedimenti previsti dallo Statuto, nonché dal presente Regolamento. Il presente regolamento è stato approvato nell'Assemblea ordinaria dei confrati del 15 febbraio 2004.

Confraternita San Rocco - Troina

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